"LA COSTITUZIONE ITALIANA
(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298).
IL CAPO PROVVISORIO DELLO
STATO
Vista la deliberazione dell'Assemblea
Costituente,
che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato
la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;
Promulga La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente
testo:
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata
sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica
e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità
e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra
al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato
il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia
e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati
dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle
due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto
di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati
politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile. Non
è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione
personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria
e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali
di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla
legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e
morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Art. 14.
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono
eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi
e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per
la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le
ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica
o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Art. 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza
e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro
limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Art. 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità
o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata
da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire
dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi
di legge.
Art. 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico,
non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico
deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle
soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità
pubblica.
Art. 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli
dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.
Art. 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di
farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di
culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami
fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni
forma di attività.
Art. 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali
la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione
dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza
e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità
giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere
eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente,
e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità
giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore
successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte
le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici,
della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Art. 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può
essere imposta se non in base alla legge.
Art. 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile
in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non
abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi
davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Art. 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non
in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza
se non nei casi previsti dalla legge.
Art. 26.
L'estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Art. 27.
La responsabilità penale è personale. L'imputato
non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti
dalle leggi militari di guerra.
Art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali,
civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende
allo Stato e agli enti pubblici.
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio
è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire
ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi
di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori
del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con
i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta
le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi,
con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità,
l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari
a tale scopo.
Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato
a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione
di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Art. 33.
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è
l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione
ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti
e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la
parità, deve assicurare ad esse piena libertà e
ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di
Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per
la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.
Art. 34.
La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita
per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci
e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere
i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
Art. 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce
la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all'estero.
Art. 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza
libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa
è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al
bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad
essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità
di retribuzione.
Art. 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza
sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono
organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera.
Art. 39.
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati
non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È
condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati
registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti
collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40.
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle
leggi che lo regolano.
Art. 41.
L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l'attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti. La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti
della successione legittima e testamentaria e i diritti dello
Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può
riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione
e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità
di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese,
che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente
interesse generale.
Art. 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo
e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi
e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti
alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo
e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
Art. 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione
a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere
e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell'artigianato.
Art. 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro
in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce
il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47.
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del
credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e
al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi
produttivi del Paese.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
Art. 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale
ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere
civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non
per incapacità civile o per effetto di sentenza penale
irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla
legge.
Art. 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente
in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare
la politica nazionale.
Art. 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Art. 51.
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni
di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La
legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti
alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento
e di conservare il suo posto di lavoro.
Art. 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica.
Art. 53.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in
ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario
è informato a criteri di progressività.
Art. 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
Sezione I
Le Camere.
Art. 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta
comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla
Costituzione.
Art. 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale
e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione
dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento
generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo
i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore
a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. La ripartizione
dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni
del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto
dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il
quarantesimo anno.
Art. 59.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia,
chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente
della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico e letterario.
Art. 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono
eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Art. 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Art. 62.
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente
o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata
di diritto anche l'altra.
Art. 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati.
Art. 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza
assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia
ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è
presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate
a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva
una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Art. 65.
La legge determina i casi di ineleggibilità e
incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Art. 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità
e di incompatibilità.
Art. 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed
esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
Art. 68.
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto
a perquisizione personale o domiciliare, né può
essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale,
o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza
irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere
un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio
in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre
i membri del Parlamento ad intercettazione, in qualsiasi forma,
di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Art. 69.
I membri del Parlamento ricevono un'indennità
stabilita dalla legge. Sezione II La formazione delle leggi.
Art. 70.
La funzione legislativa è esercitata collettivamente
dalle due Camere.
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun
membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita
da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Art. 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione
e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo
e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l'urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e
forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti
a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare
la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge
è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti
della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia
discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto
alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori
delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni
di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli
di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Art. 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza
assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge
è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono
pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Art. 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la
legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere
una nuova deliberazione. Se le Camere approvano nuovamente la
legge, questa deve essere promulgata.
Art. 75.
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione,
totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di
legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque
Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le
leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione
a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare
al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata
se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto,
e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può
essere delegato al Governo se non con determinazione di principî
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando,
in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori
con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate
e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia
sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta
giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare
con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non
convertiti
Art. 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono
al Governo i poteri necessari.
Art. 79.
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera,
in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che concede
l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai
reati commessi successivamente alla presentazione del disegno
di legge.
Art. 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Art. 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori
spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Art. 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie
di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini
e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento
in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre
delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo
che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle
d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Art. 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica
ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età
e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente
della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette
anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente
della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento
e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi
alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni
dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati
i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di
dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della
Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della
Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto
se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello
Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare
messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e
ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi
ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice
il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina,
nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita
e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito
secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può
concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze
della Repubblica. Art. 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può
esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato,
salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
Art. 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è
valido se non è controfirmato dai ministri proponenti,
che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore
legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati
anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In
tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in
seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica
e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III
IL GOVERNO
Sezione I
Il Consiglio dei ministri.
Art. 92.
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente
del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio
dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente
del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.
Art. 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri,
prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica.
Art. 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna
Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e
votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione
il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il
voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera
e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
dalla sua presentazione.
Art. 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità
di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando
l'attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente
degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli
atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della
Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
Art. 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria,
previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera
dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Sezione II
La Pubblica Amministrazione.
Art. 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate
le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità
proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Art. 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della
Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire
promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i
magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari
all'estero.
Sezione III
Gli organi ausiliari.
Art. 99.
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è
composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti
delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa. È organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. Ha l'iniziativa legislativa
e può contribuire alla elaborazione della legislazione
economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge.
Art. 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa
e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli
atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente
alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura
l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte
al Governo.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
Sezione I
Ordinamento giurisdizionale.
Art. 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.
Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari
sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione
di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola
i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione
della giustizia.
Art. 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari
in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge.
In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente
da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura
è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno
parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale
della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per
due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti
alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune tra professori ordinari di università in materie
giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio
elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni
e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché
sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei magistrati.
Art. 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La
legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina,
anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri
di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università
in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Art. 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati
o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni
se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura,
adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro
della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità
di funzioni. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite
nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Art. 108.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura
sono stabilite con legge. La legge assicura l'indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso
di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione
della giustizia.
Art. 109.
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura,
spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento
dei servizi relativi alla giustizia.
Sezione II
Norme sulla giurisdizione.
Art. 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo
regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio
tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice
terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata
di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata
riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a
suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per
preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice,
di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni
a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di
persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione
di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un
interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel
processo. Il processo penale è regolato dal principio del
contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza
dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni
rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente
sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo
difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova
non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per
accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto
di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali
devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti
sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali
ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione
per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Art. 112.
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale.
Art. 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata
a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie
di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con
gli effetti previsti dalla legge stessa.
TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
(con le modifiche introdotte dalla legge
costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001)
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province,
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo
i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato
disciplina il suo ordinamento.
Art. 115.
(abrogato)
Art. 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo
i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
(*) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita
dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme
e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie
di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate
dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere
attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa
della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata
dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base
di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Art.117
La potestà legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni
ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa
locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili;
grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione
e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di
credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie
di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. (**) Spetta alle Regioni
la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non
espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di
loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione
degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare
spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province
e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare
in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle
donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche
con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza
la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
Art. 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane
sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite
con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo
comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa
e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati,
per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà.
Art. 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali
riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce
un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti
dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle
Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere
a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane
e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti.
Art. 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione
o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della
normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità
e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela
dell'unità giuridica o dell'unità economica e in
particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini
territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure
atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel
rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
di leale collaborazione.
Art. 121.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la
Giunta e il suo presidente. Il Consiglio regionale esercita le
potestà legislative attribuite alla Regione e le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può
fare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale è
l'organo esecutivo delle Regioni. Il Presidente della Giunta rappresenta
la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le
funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Art. 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità
e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce
anche la durata degli organi elettivi. Nessuno può appartenere
contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad
una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra
Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge
tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere
delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto
regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale
e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Art. 123. (14)
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la
Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali
di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio
del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e
dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato
dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del
Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro
pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum
non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza
dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione
e gli enti locali.
Art. 124.
(abrogato)
Art. 125.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.
Art. 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione
del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari
alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento
e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni
di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. (18)
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello
nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti
del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto,
nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte
o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni
della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi
effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza
dei componenti il Consiglio.
Art. 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda
la competenza della Regione, può promuovere la questione
di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale
entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando
ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato
o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può
promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione
della legge o dell'atto avente valore di legge. (***)
Art. 128.
(abrogato)
Art. 129.
(abrogato)
Art. 130.
(abrogato)
Art. 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle
d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia
Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio;
Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia;
Sardegna.
Art. 132.
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli
regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione
di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando
ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei
Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie
e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione
e aggregati ad un'altra
Art. 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione
di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con
leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa
Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
(*) Si riporta di seguito
l'art. 10, recante disposizioni transitorie, della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi
statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si
applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono
forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite.»
(**) Si riporta di seguito l'art. 11, recante disposizioni transitorie,
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: «1. Sino
alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della
Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando
un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga
disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni
regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere
contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha
svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»
(***) Le norme sui giudizi di legittimità costituzionale
sono state dettate dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948,
n. 1.
TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I
La Corte Costituzionale.
Art. 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative
alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti,
aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato
e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.
Art. 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici
giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica,
per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della
Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo
delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori
ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati
dopo venti anni d'esercizio. I giudici della Corte costituzionale
sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i
suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente,
che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile,
fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello
di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica,
intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari.
Art. 136.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale
di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione. La decisione della Corte è pubblicata
e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Art. 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le
forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie
per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le
decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna
impugnazione. Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.
Art. 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori
o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum
non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza
dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è
stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Art. 139.
La forma repubblicana non può essere oggetto di
revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI
I
Con l'entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni
di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.
II
Se alla data della elezione del
Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli
regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle
due Camere.
III
Per la prima composizione del
Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del
Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente
che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee
legislative; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto
almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;
sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale
fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati altresì
senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri
del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare
prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della
candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto
di nomina a senatore.
IV
Per la prima
elezione del Senato il Molise è considerato come Regione
a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete
in base alla sua popolazione.
V
La disposizione
dell'art. 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI
Entro cinque
anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla
revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti,
salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei
conti e dei tribunali militari. Entro un anno dalla stessa data
si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare
in relazione all'articolo 111.
VII
Fino a quando
non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in
conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi
le norme dell'ordinamento vigente. Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle
norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
VIII
Le elezioni
dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni
provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore
della Costituzione. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo
della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali
attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento
e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari
e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali,
che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione
dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità,
trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti
locali.
IX
La Repubblica,
entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua
le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
legislativa attribuita alle Regioni.
X
Alla Regione
del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'art. 116, si applicano provvisoriamente
le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando
la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con
l'art. 6.
XI
Fino a cinque
anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con
leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco
di cui all'art. 131, anche senza il concorso delle condizioni
richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII
È vietata
la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito
fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge,
per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità
per i capi responsabili del regime fascista.
XIII
I membri e i
discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire
uffici pubblici né cariche elettive. Agli ex re di Casa
Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati
l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. I beni, esistenti
nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro
consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato.
I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi,
che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV
I titoli nobiliari
non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del
28 ottobre 1922 valgono come parte del nome. L'Ordine mauriziano
è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi
stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione della Consulta
araldica.
XV
Con l'entrata
in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il
decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI
Entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione
e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII
L'Assemblea
Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare,
entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato
della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge
per la stampa. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere,
l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi
sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla
sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma
primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad
esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta
di risposta scritta. L'Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato
entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo
della Costituzione è depositato nella sala comunale di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante
tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione
. La Costituzione, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La Costituzione dovrà essere
fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica
da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano:
Il Presidente dell'Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto:
il Guardasigilli GRASSI